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CASS. CIV. SEZ. LAVORO, SENT, 26-07-2013, N. 18168

Scritto da segreteria il 4 settembre 2013 @ 12:27 in Categorie,Dirigenti,NEWS Nazionali,Pensionati,Quadri,Sentenze - Documenti

Significativa sentenza della Cassazione Civile, sezione lavoro, in tema di periodi di riposo non goduti dal pubblico dipendente.
La Corte di Cassazione con la sentenza 18168/2013 depositata lo scorso 6 luglio ha sancito il principio che la mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata anche se non dipende da esigenze di servizio. La Corte ha pertanto ancora una volta messo in evidenza l’assunto secondo cui “in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa i periodo che, pur essendo di per sé retributivo, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (cfr., tra le più recenti, Cass. 9 luglio 2012, n. 2012, n. 11462, id 11 ottobre 2012, n. 17353)”. La Cassazione ha pertanto confermato il pagamento, d’altro canto già deciso dai giudici di merito, dell’indennità sostitutiva a favore di un dipendente pubblico, nel caso in esame della Regione Calabria, per un monte ferie non goduto escludendo, contestualmente, che le clausole del contratto collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie. Ecco la sentenza della Corte di Cassazione- Sezione Lavoro n. 18168/2013 [1]


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