Newsletter
Compilate questo modulo per iscrivervi alla newsletter
Email
Conferma
Preferisco ricevere le
email in formato HTML

Interessanti sentenze della Corte costituzionale sul personale e sugli incarichi dirigenziali

Ecco due recentissime sentenze della Corte Costituzionale nn.n. 51/2012  e 5n. 53/20122 del 2012:
- la prima che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, LR del Molise n. 6/2011, frenando la tecnica del “travaso” indiscriminato nei ruoli regionali e negli enti da essa dipendenti anche degli LSU delle soppresse Comunità Montane;
- la seconda che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5, della LR del Piemonte n. 7/2011, che aveva introdotto il comma 3 bis, nell’art. 14, della LR n. 23/2008, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. In particolare il Giudice delle leggi ha ribadito che gli incarichi esterni, ivi compresi quelli rivolti a ricoprire uffici di diretta collaborazione con i vertici istituzionali delle Regioni, debbono rispettare i principi di cui all’ art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, cioè la presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, etc., e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Le Regioni possono derogare alla disposizione cit. solo fissando dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della
peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Tale ultimo criterio (fiduciario), però, non è di per sé solo sufficiente “a scongiurare il pericolo di un
uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”.

I Commenti sono chiusi