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La Corte dei Conti sulla contrattazione decentrata

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 2/2013 (si allega), pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con delibera n. 313 del 10 ottobre 2012, enuncia il seguente principio di diritto:
“In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, il l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto del comma 2 bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
Atteso quanto sopra per le Pubbliche Amministrazioni le economie risultanti dai piani di razionalizzazione che incrementano il fondo delle risorse decentrate non sono più soggette ai limiti previsti dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010.
In ogni caso le P. A. per potere incrementare il fondo in parola devono essere in possesso dei requisiti di virtuosità di cui all’art. 40 del Dlgs 165/200, quali ad esempio il rispetto del patto di stabilità, con obbligo di predisporre un valido sistema di controllo sulle economie realizzate che dovranno essere confortate da dati concreti e certi.
Leggi qui la Deliberazione n° 2 del 2013.

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