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Archivio di giugno 2012

Il TAR Lazio ancora sui dirigenti esterni

 Il TAR Lazio, infatti, con la recentissima sentenza n. 5790 del 25 giugno c.a., definitivamente pronunciandosi sul ricorso presento dalla Direr-Dirl Lazio, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio in materia di organizzazione del personale. Nella specie la Regione Lazio, dopo essere uscita soccombente dal giudizio promosso contro gli atti volti ad affidare all’esterno due incarichi dirigenziali strategici, decideva egualmente di confermarne l’efficacia, in spregio alla decisione di annullamento emanata dal giudice amministrativo. I provvedimenti impugnati, -si legge anche nella sentenza in parola- ribadiscono la volontà dell’Amministrazione regionale “di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata”. La sentenza di che trattasi ha anche affermato il principio che la Direr, quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle Regioni, è direttamente legittimata ad impugnare gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali all’esterno dell’Ente. Puoi leggere na breve commento  ed lvedi un articolo   di stampa sull’argomento.

Impugnata dal Governo la Legge Regionale dell’Abruzzo n. 16/2012 su incarichi dirigenziali superiore ai limiti di legge.

Impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, anche grazie al formale e tempestivo intervento di questa Organizzazione sindacale a mezzo  nota del 20 aprile c.a. indirizzata al Presidente del Consiglio ed ai Ministri interessati, la legge della Regione Abruzzo n. 16 del 5 aprile 2012. Con tale legge (avente ad oggetto “modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 -norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo- ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 – Contributo al Circolo d’arte e cultura 2II Quadrivio di Sulmona per l’organizzazione del premio Sulmona-) veniva consentito, contrariamente alle disposizioni normative di cui all’art. 19, comma 6 e 6 ter del decreto legislativo 165/2001 ed in violazione dei principi costituzionali in tema di pubblico impiego, la possibilità di affidare incarichi di Dirigenti di Servizio, con contratto a tempo determinato, rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” nel limite del 10% delle posizioni dirigenziali.   La Legge regionale in parola, come sopra detto, è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto la stessa legge viola i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.