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Sentenze – Documenti

FONDO PERSEO: Proroga adesione al 2020

Con la sottoscrizione della maggioranza delle Confederazioni, è stato siglato il contratto nazionale quadro che consente l’adesione al Fondo Perseo fino al 31 dicembre 2020. Favorevole anche la parte pubblica. Adesso occorre il via libera del Consiglio dei ministri e della Corte dei Conti per la sottoscrizione definitiva, che renderà totalmente esigibile la norma contrattuale. In ogni caso, in attesa del varo definitivo è stato specificato che gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2016, il che consente di proseguire nell’adesione volontaria al fondo senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza del 31.12.2015 che risulta pertanto superata. Viene pertanto resa possibile un’adesione meditata al Fondo come auspicato dalla nostra Confederazione Cosmed. Infine nelle dichiarazioni congiunte viene ribadito il dovere delle Amministrazioni di informare diffusamente i dipendenti su questa opportunità, anche se comporta un onere per l’azienda che deve corrispondere per ogni aderente un contributo del datore di lavoro pari al 1% della retribuzione fissa. Resta fermo l’impegno della nostra confederazione COSMED ad informare i dirigenti interessati e a perseguire modifiche legislative che favoriscano l’adesione al Fondo, in particolare richiediamo che l’obbligo di conferire in parte o completamente la liquidazione maturanda sia abolito consentendo l’accesso con le sole quote del dipendente e del datore di lavoro. Leggi l’Ipotesi CCNQ del 15 gennaio 2016

Il Tribunale di Roma condanna ARAN e Governo

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15 che sancisce l’incostituzionalità del blocco contrattuale per il pubblico impiego, arriva nei giorni scorsi una sentenza del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro, n. 7552/2015) che, accogliendo il ricorso presentato dalla FLC-CGIL contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e ARAN, dispone l’obbligo di rimuovere ogni elemento ostativo al rinnovo stesso, condannando peraltro i resistenti al pagamento delle spese di lite. Si tratta di un’ulteriore tassello che indica la inderogabile necessità di provvedere quanto prima al rinnovo della contrattazione per il pubblico impiego. Pur essendo la sentenza rivolta a un contenzioso che riguarda il personale del Comparto Conoscenza (cioè la Scuola), costituisce innegabilmente un chiaro segnale anche per gli altri Comparti della P.A. Il Ministro Madia ha rassicurato che le risorse necessarie verranno individuate nella prossima Legge di Stabilità. Ci avviamo dunque al tanto atteso rinnovo contrattuale, che sarà l’occasione, per un adeguamento economico delle retribuzioni. La sentenza del Tribunale di Roma.sentenza allegata e un articolo di Italia Oggi del 22/09/15.

La Riforma della P.A. è legge.

Il 7 agosto scorso è stata approvata la Riforma della P.A. e pubblicata nella G.U. Serie Generale n.187 del 13-8-2015 con il numero 124 con legge delega al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ecco il testo della legge pubblicata. Alleghiamo anche copia del Bollettino degli Enti Locali n. 28/2015 contenente alcuni spunti di riflessione al riguardo e un articolo tratto dal Sole 24 Ore del 31 agosto 2015 a cura di Marco Mordenti e Pasquale Monea, dal titolo “Indirizzi da chiarire nella selezione dei dirigenti”.

La consulta pubblica le motivazioni. La DIRER chiede di aprire subito la stagione contrattuale.

Sono uscite le motivazioni in base alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sul blocco dei contratti nella Pubblica amministrazione. Si tratta di una “violazione della libertà sindacale”. La sentenza non è retroattiva ed ha efficacia dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Leggi qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015.. “Sono fondate – si legge nella sentenza depositata oggi, di cui è relatrice il giudice Silvana Sciarra – le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del blocco negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale”. “Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell’autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa”, spiega la sentenza. E aggiunge: “La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici”. In sostanza il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale . La DIRER facendo sue la parole della Corte ritiene che il sacrificio del diritto fondamentale sancito dall’art. 39 della Costituzione non sia più tollerabile. La DIRER chiede, pertanto, l’apertura di una nuova stagione Contrattuale partendo dall’accordo sulle nuove Aree contrattuali. Ricorda gli ostacoli sorti a seguito del decreto legislativo n. 150 del 2009 che precostituiva una impossibile fusione fra dirigenza amministrativa medica e sanitaria in un unico contratto. In particolare chiede al Governo Renzi di fare finalmente chiarezza: ad ogni ruolo dirigenziale previsto nella riforma della pubblica amministrazione deve corrispondere una autonoma Area contrattuale dirigenziale. Il Comitato di Settore presso la Conferenza delle Regioni dovrà curare due contratti per la dirigenza: uno per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ed uno per la dirigenza regionale e PTA.

Conflitti e soprusi, le 7 prove del mobbing

La Corte di cassazione, con sentenza n.10037/2015 ha individuato delle linee guida per riconoscere il vero mobbing . Sette parametri con cui la vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive, intento persecutorio. Perché si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette, non uno di meno. Le vessazioni devono dunque avvenire sul luogo di lavoro (1). I contrasti, le mortificazioni o quant’ altro devono durare per un congruo periodo di tempo (2) ed essere non episodiche ma reiterate e molteplici (3). Deve trattarsi di più azioni ostili, almeno due di queste (4): attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce. Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con l’ inferiorità manifesta del ricorrente (5). La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing , sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro (6). Oltre a tutto quanto elencato, bisogna che vi sia l’ intento persecutorio (7), ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente. Nel caso per cui si è arrivati in Cassazione, che riguardava un impiegato pubblico, i sette elementi chiave c’ erano tutti. Il ricorrente era stato demansionato, emarginato, spostato da un ufficio all’ altro senza motivo, umiliato nel ritrovarsi come capo quello che prima era il suo sottoposto, assegnato a un ufficio aperto al pubblico ma privato della possibilità di lavorare.

Niente doppia sanzione sugli incarichi

La Corte costituzionale con la sentenza 98/2015 ha cancellato al norma che prevedeva una sanzione pari al doppio del compenso stesso se chi conferisce un incarico a un dipendente pubblico e non comunica alla Pa di appartenenza dello statale il compenso erogato entro 15 giorni dal pagamento. Leggi qui la pronuncia della Corte Costituzionale n. 98/2015

Alcune riflessioni su intervista Ministro Madia sulla Riforma P.A.

Vi invitiamo a leggere alcune riflessioni fatte dal collega Manduca Elio che demoliscono quanto affermato dal Ministro Madia e pubblicato da “la Repubblica” il 16/03/2015 in relazione all’imminente riforma della P.A. e della dirigenza pubblica. Riteniamo che queste riflessioni possano essere una base di di partenza per un nostro forum di discussione, vi invitiamo quindi a farci pervenire Vostre riflessioni o altro. Leggi le riflessioni sulle reali intenzioni del Governo in ordine alla riforma della dirigenza pubblica fatte da Maduca Elio

Importante vittoria della DirPubblica

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 2015, ha fissato importanti principi in relazione alla nota vicenda legata al conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali : · Il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso ed il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio; · L’affidamento di mansioni superiori non è applicabile ( e se applicato è illegittimo ) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente; · La reggenza è l’unico modello per assegnare posizioni dirigenziali ad un funzionario a condizione che sia avviato il procedimento per la copertura del posto vacante; · La reggenza si fonda su due presupposti la straordinarietà e la temporaneità;

· La temporaneità deve essere ancorata ad un termine finale certo e non può essere ancorata ad un evento incerto quale l’assunzione dei vincitori, perché fra il completamento delle procedure concorsuali e l’assunzione dei vincitori può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo. La Corte ha esplicitamente affermato che le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario di copertura di posizioni dirigenziali vacanti nelle Agenzie fiscali. La sentenza conclude con una grande vittoria la lunga lotta avviata dal Sindacato DIRPUBBLICA contro il comportamento illegittimo e tracotante delle Agenzie fiscali, cattive maestre, ma punto di riferimento per tutte le altre realtà burocratiche. Appena possibile pubblicheremo il comunicato del Sindacato DIRPUBBLICA

Alleghiamo la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 37/2015..

Importante sentenza sugli incarichi dirigenziali.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2555 del 10 febbraio 2015 ha respinto il ricorso della Regione Abruzzo avverso la decisione della Corte territoriale che confermava la sentenza del giudice di primo grado di riconoscere il risarcimento dei danni subiti da una dirigente illegittimamente revocata dal suo incarico, risarcimento commisurato alla retribuzione che la dirigente avrebbe maturato fino alla cessazione naturale del suo incarico. Infatti, pur non rientrando la qualifica assegnata alla lavoratrice tra quelle dirigenziali apicali, a lei era stato applicato lo spoil system a seguito dell’insediamento dei nuovi organi elettivi. Ricorda la Corte che i giudici costituzionali si sono più volte pronunciati sulla materia, ritenendo incostituzionali le norme che prevedono in questi casi la decadenza del dirigente non apicale in quanto ledono il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e quello del comma 1 dell’art. 98 Cost. Leggi la Sentenza della Corte di Cassazione n.2555/2015.

LA DIRER Lazio vince contro la Regione sugli incarichi dirigenziali esterni.

I ricorsi presentati dalla DIRER Lazio contro la Regione Lazio sulle nomine di dirigenti esterni sono stati accolti dal TAR. Con due importanti sentenze il TAR Lazio sancisce alcuni punti fondamentali: • La competenza del TAR sugli avvisi pubblici finalizzati al reperimento di professionalità esterne e sugli atti di macro-organizzazione; • la competenza del giudice ordinario sui provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, i quali hanno natura privatistica; • l’insuperabilità dei limiti percentuali per l’assunzione di dirigenti dall’ esterno; • l’obbligo di provvedere alla programmazione del fabbisogno prima delle assunzione di dirigenti esterni; • l’obbligo di procedere alla ricognizione dell’assenza di professionalità interne, prima di procedere all’assunzioni di esterni, rivolto non solo al personale dirigenziale, ma anche ai funzionari direttivi in possesso dei requisiti richiesti; • l’ incompetenza del segretario generale a compiere le istruttorie delle selezioni interne, in quanto fiduciario politico; • la piena legittimazione della DIRER a ricorrere in giudizio in attuazione degli scopi statutari del sindacato stesso. La separazione delle competenze fra TAR e giudice ordinario lascia qualche problema nella attuazione pratica del dispositivo poiché vengono annullati i bandi, ma non gli atti di nomina, che però non si comprende come possano sussistere in assenza di bando. Certamente è una bella vittoria che conferma ancora una volta che la DIRER è l’unico sindacato che tutela fattivamente i Dirigenti ed i quadri che operano con professionalità e capacità nella Pubblica Amministrazione. Leggi qui la sentenza del TAR sui Direttori e quella sui Dirigenti