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Centro Studi

Alcune riflessioni su intervista Ministro Madia sulla Riforma P.A.

Vi invitiamo a leggere alcune riflessioni fatte dal collega Manduca Elio che demoliscono quanto affermato dal Ministro Madia e pubblicato da “la Repubblica” il 16/03/2015 in relazione all’imminente riforma della P.A. e della dirigenza pubblica. Riteniamo che queste riflessioni possano essere una base di di partenza per un nostro forum di discussione, vi invitiamo quindi a farci pervenire Vostre riflessioni o altro. Leggi le riflessioni sulle reali intenzioni del Governo in ordine alla riforma della dirigenza pubblica fatte da Maduca Elio

Il Ministro Madia firma la circolare sulle riduzione dei distacchi sindacli

Ecco la Circolare n. 5 del 20 agosto 2014 sulla riduzione dei distacchi e delle ore di permesso sindacali.

Corte dei Conti della PUGLIA – DELIBERAZIONE 115/2013- MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA’ E IMPIEGO ECONOMIE FONDO.

La Sezione della Corte dei Conti della Puglia, con la deliberazione n. 113/2013, ha ritenuto che il mancato rispetto del “patto di stabilità” comporta, come conseguenza, il divieto di destinare “risorse aggiuntive” alla contrattazione integrativa. La Sezione ha comunque ritenuto che tali somme potranno essere legittimamente utilizzate nell’ambito della tornata contrattuale che ha luogo nell’esercizio successivo al mancato rispetto del patto di stabilità. Infine, quanto “al diverso problema relativo all’impiego delle economie derivanti dal tardivo avvio dell’area delle Alte Professionalità, fermo restando che ogni determinazione in merito rimane di responsabilità esclusiva dell’Ente”, la Sezione ritiene che “le risorse provenienti dall’esercizio precedente, in quanto aventi natura variabile, alimentano la corrispondente parte variabile del fondo e, pertanto, non possono essere utilizzate per finanziare istituti che, secondo la disciplina contrattuale, hanno il carattere della stabilità”. Ecco il Parere Corte dei Conti della Puglia n. 1.115 del 12/06/2013

Ancora una sentenza sugli incarichi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013 ha affermato che il manager pubblico che affida incarichi a professionisti esterni può rispondere di danno erariale se non dimostra una “oggettiva” impossibilità di potere affidare all’esterno tali incarichi. Inoltre la Corte ha affermato che “le scelte elettive degli amministratori, dovendo uniformarsi ai criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell’azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa”. La sentenza rafforza le tesi da sempre sostenute dal sindacato DIRER sull’abuso negli affidamenti degli incarichi esterni. Speriamo che così diventi sempre più difficoltoso per le pubbliche amministrazioni giustificare il conferimento di incarichi a professionisti esterni. Leggi la sentenza.

Sentenza del GdL di Roma su comportamento antisindacale

Significativo decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma – Sezione IV, I° Grado del 27 febbraio 2013- che dopo aver preso atto della legittimazione attiva della Segreteria regionale del Lazio per la FEDIR Sanità, dichiara il comportamento antisindacale tenuto dalla USL RM A nei confronti stessa FEDIR, per una serie di omissioni compiute in ordine alle prerogative sindacali vigenti. In particolare, nelle motivazioni, si legge che la ASL ha omesso, tra l’altro, “di adempiere dal 6.7.2012 all’obbligo di informativa con riferimento ai fondi contrattuali anno 2011”; “ha sottratto, nell’ambito applicativo del diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, gli atti prodromici di trattative sindacali”; “ha portato in essere atti discriminatori nei confronti degli iscritti al sindacato ricorrente”. Atteso quanto sopra il decreto in parola “ordina” la cessazione di tali comportamenti da parte dell’Azienda dichiarando altresì l’inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dalla stessa Azienda nella parte in cui contravvengono agli accertati doveri datoriali. Leggi il dispositivo.

Ancora la Corte dei Conti sugli incarichi dirigenziali

La Corte dei Conti –sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. SCCLEG/3/2013/PREV, nell’adunanza del 7 febbraio 2013, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di tre provvedimenti direttoriali, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di conferimento di incarichi dirigenziali. Con tali provvedimenti il Ministero conferiva tre incarichi dirigenziali di seconda fascia a dirigenti rientrati per la cessazione da posizioni di comando o di aspettativa senza assegni, ricoperte presso altre amministrazione dello Stato. La Corte dei Conti motiva il diniego del visto per violazione dell’art. 19, comma 1-bis, del d.lvo n. 165 del 2001 il quale prevede che l’Amministrazione renda conoscibili il numero e la patologia dei posti di funzione che si rendano disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta e che sia acquisita la disponibilità dei dirigenti interessati a ricoprirli, assegnandoli a seguito di giudizio di valutazione compiuto dall’amministrazione. Il principio pertanto che viene affermato è quello che l’Amministrazione, per non creare forme di discriminazione, debba mettere subito a disposizione di tutti i dirigenti strutturati i posti vacanti quando gli stessi si rendano disponibili per poi procedere ad effettuare una valutazione tra coloro che hanno manifestato interesse a ricoprire quei posti. Tale principio è in linea con quanto da sempre affermato da questa organizzazione sindacale. Leggi la Deliberazione n. 3 del 2013

CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Un’importante sentenza del Consiglio di Stato CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: individuazione dei casi in cui la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativoLeggi qui il comemnto commento  e la  sentenza n. 6261_2012

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Decreto Legge 147/2012 – Commento della Coret dei Conti

Il commento della Corte dei Conti sul Decreto Legge 147/2012. Leggi qui il commeto commento della Corte dei Conti

Significativa sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il d.l. del 31 maggio 2010 n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Sono state infatti dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano una sforbiciata pari al 5% delle retribuzioni dei dipendenti pubblici per la parte eccedente i 90 mila euro lordi, e al 10% oltre i 150 mila euro. Altra norma dichiarata incostituzionale è l’art. 9 del decreto ’78 là dove dispone che ai magistrati non siano erogati “senza possibilità di recupero, gli acconti 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012″ e là dove si disciplina l’acconto spettante per il 2014. La Consulta argomenta il suo operato facendo presente che le disposizioni governative cassate si pongono “in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove si acclara che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.” l’introduzione di una norma speciale” si legge nella sentenza in parola “sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”. Non da ultimo la Corte Costituzionale ha infine bocciato l’art. 12, comma 10, del dl ’78 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Leggi qui un breve stralcio della sentenza n. 223/2912 della Corte Costituzionale

Sentenza delle Corte Costituzionale n. 217/2012

La sentenza sopra indicata si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale inerente diverse disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007”. Nei suoi contenuti la sentenza in parola affronta e definisce rilevanti questioni in tema di aiuti di Stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella Pubblica Amministrazione mediante concorso pubblico. In estrema sintesi la Corte sancisce il principio di natura fondamentale, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e che riveste una importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. Nella specie viene infatti ricordato il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti (comprese le Regioni) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Infine la Corte dopo avere acclarato che non si possono escludere dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime di assunzioni di cui al disposto dell’art. 76, comma 7, del citato d.l, n. 112/2008 le spese per i dipendenti in aspettativa retribuita, dichiara illegittime alcune norme della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che usufruivano della disciplina del contratto di lavoro a termine come misura ordinaria di assunzione di personale. Nella sentenza in disamina infatti la Corte ricorda che le disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 consente le assunzioni a termine solo ed esclusivamente in presenza ed in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Leggi la sentenaza n 217-2012.